Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsNuove prestazioni occasionali | info n.30/2017
Dopo la recentissima abrogazione dei voucher avvenuta il 17 marzo scorso, il 23 giugno è entrato in vigore l’art. 54-bis della Legge 96/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017 “Manovra Correttiva”), che ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “PRESTAZIONI OCCASIONALI” attraverso le quali il legislatore tenta di colmare il vuoto normativo creato dalla scomparsa dei voucher.
L’Inps, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito le istruzioni operative necessarie per l’attivazione del lavoro occasionale chiarendo alcuni aspetti problematici conseguenti alla formulazione non del tutto chiara ed esaustiva della legge.Da oggi, 10 luglio, è attiva la piattaforma informatica attraverso la quale adempiere ai vari obblighi burocratici connessi.
Sono “PRESTAZIONI OCCASIONALI” quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre):
* per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
* per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
La definizione si basa quindi esclusivamente su valori economici senza alcuna considerazione al contenuto della prestazione lavorativa.
SOGGETTI UTILIZZATORI
Non tutti possono utilizzare queste prestazioni occasionali. Possono infatti farvi ricorso solo:
=> i privati (cioè le persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa) per attività quali:
– piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
– assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
– insegnamento privato supplementare;
=> le aziende che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
L’INPS chiarisce che il limite dimensionale dell’azienda ai fini della determinazione della facoltà di’utilizzo della nuova prestazione occasionale deve essere valutato nel semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
L’INPS inoltre chiarisce che nel caso in cui l’arco temporale della prestazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato.
Non possono ricorrere alle prestazioni occasionali in parola:
a) gli utilizzatori che hanno alle loro dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) le imprese del settore agricolo, salvo nel caso in cui i prestatori siano giovani studenti, pensionati, disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali;
c) le imprese edili o di settori affini, le imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
d) nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro.Attraverso la piattaforma informatica INPS saranno svolte tutte le attività gestionali compresa l’erogazione e l’accreditamento dei compensi.Il pagamento della prestazione non avverrà quindi più direttamente ma solo per il tramite dell’INPS.La normativa in esame distingue e regolamenta in modo parzialmente differente le prestazioni occasionali svolte nei confronti delle persone fisiche da quelle svolte a favore degli altri utilizzatori.
PRESTAZIONI OCCASIONALI A FAVORE DEGLI ALTRI UTILIZZATORI (IMPRENDITORI O PROFESSIONISTI)
Se il committente è un soggetto diverso dalle persone fisiche (in qualità di privati cittadini), si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale.L’attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto previdenziale. Le aziende che ricorrono alla nuova prestazione occasionale sono tenuti a darne comunicazione all’INPS almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa. La comunicazione deve specificare: i dati identificativi del prestatore, la misura del compenso pattuita, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa, il settore di impiego del prestatore e altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. Il compenso minimo orario è fissato in 9 euro.
Sul committente gravano i costi assicurativi e contributivi.
Quindi, per ogni ora di lavoro, ipotizzando che il committente eroghi un buono all’ora (ma è possibile erogarne anche più di uno), il costo sarà così composto:
– paga netta 9 euro;
– contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% del compenso erogato(2,97 €), (;
– premio INAIL quantificato ex lege nel 3,5% del compenso erogato (0,32 €);
– finanziamento degli oneri di gestione, pari all’1% del compenso.
– Totale 12,375 euro
Inoltre, è previsto un compenso minimo pattuito pari a 36 euro (netti) per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Ciò comporta, pertanto, che l’attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative. Non sono ammesse attivazioni per durate inferiori.
ADEMPIMENTI
Per attivare correttamente il contratto di prestazione occasionale, i committenti non persone fisiche sono tenuti ad inviare, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero tramite contact center, una dichiarazione contenente:
1. i dati anagrafici del prestatore di lavoro;
2. il luogo di svolgimento della prestazione;
3. l’oggetto della prestazione;
4. la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione
5. il compenso pattuito per la prestazione.
Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all’utilizzatore mediante SMS o e-mail. Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l’esecuzione della prestazione.
PRESTAZIONI OCCASIONALI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE
Se il committente è una “persona fisica”(cioè un privato), la prestazione occasionale deve essere gestita mediante l’acquisto di un libretto normativo prefinanziato denominato “Libretto Famiglia” tramite la piattaforma informatica INPS. Il prefinanziamento del Libretto Famiglia deve avvenire mediante pagamento da effettuarsi con modello F24. Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, di un valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
Sul privato committente gravano i costi assicurativi e contributivi. Quindi per ogni ora di lavoro, ammettendo che il committente erogherà un buono all’ora (ma è possibile erogarne anche più di uno), il costo sarà così composto:
– paga netta oraria : 10 euro;
– contribuzione alla Gestione Separata, nella misura fissa di 1,65 euro;
– premio INAIL quantificato ex lege in 0,25 euro;
– finanziamento degli oneri di gestione, pari a 0,10 euro
– Totale 12,00 euro
ADEMPIMENTI
Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, l’utilizzatore persona fisica deve comunicare all’Istituto:
1. i dati identificativi del prestatore;
2. il compenso pattuito;
3. il luogo di svolgimento della prestazione;
4. la durata della prestazione;
5. ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.
Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all’utilizzatore mediante SMS o e-mail.
ASPETTI FISCALI E NORMATIVI
Così come era già previsto per il lavoro accessorio, i compensi erogati per le prestazioni occasionali
* sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
* non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
* sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
È previsto, inoltre, che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 66/2003. Si applicano al lavoro occasionale non privato le norme minime in tema di sicurezza del lavoro e tutela della salute.
PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI
L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali, provvede al pagamento dei compensi mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a trasferire all’INAIL i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
REGIME SANZIONATORIO
A. Utilizzo oltre i limiti
Il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Preme evidenziare, a riguardo, due elementi di criticità:
1. Le sanzioni sono identiche sia che si tratti di persona fisica che di committente azeinda;
2. il limite di durata della prestazione individuato dalla norma (280 ore) non coincide con il limite dei compensi (2.500 euro per anno civile)
Infatti:
> privati: 10 euro x 280 = 2.800 euro
> committenti: 9 euro x 280 = 2.520 euro di compensi,
Sul punto, pertanto, si auspica un chiarimento.
B. Violazione degli obblighi di comunicazione
Nell’ipotesi di violazione delle comunicazioni preventive obbligatorie posta in essere dalle persone fisiche è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
C. Violazione dell’ambito di applicazione
L’eventuale utilizzo di prestazioni occasionali ad opera di committenti non aventi i necessari requisiti
sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione stessa.
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.