Informative

Lettere di intento per esportatori abituali | info n. 19/2017

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La novità introdotta a partire dal 1 marzo 2017 consiste nell’obbligo di indicare nelle lettere di intento gli importi da fatturare in esenzione e nell’eliminazione della possibilità di chiedere di acquistare in esenzione per un determinato periodo di tempo.

I nuovi modelli prevedono solo due campi:

campo 1 da compilare quando  la lettera è riferita ad una sola operazione nei limiti del suo importo;

campo 2 da compilare quando la lettera è valida fino a concorrenza dell’importo indicato.

In sostanza sono stati eliminati i campi 3 e 4, in cui si poteva chiedere di acquistare in esenzione per un determinato periodo di tempo.

Il nuovo modello è utilizzabile per le operazioni effettuate a partire dal 1 marzo 2017; pertanto tutte le lettere d’intento precedentemente emesse o ricevute, compilate nei campi 3 e 4, cessano di avere validità e devono essere obbligatoriamente sostituite con nuove lettere d’intento in linea con il modello revisionato.

Di contro, nel caso in cui le “vecchie” lettere d’intento fossero state compilate solo nel campo 1 o nel campo 2, e non nei campi 3 e 4, le stesse continueranno a valere anche dopo il 28 febbraio 2017, fino ad effettuazione dell’operazione indicata nel campo 1 o fino al raggiungimento dell’importo indicato nel campo 2.

scadenze ultima

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al plafond da destinare ad ogni singolo operatore:Se l’esportatore abituale intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivato nella lettera d’intento, deve emettere una nuova lettera d’intento, indicando l’ulteriore entità di acquisti in esenzione che intende effettuare. Si potrebbe pertanto avere il caso in cui, a fronte di un unico ordine, ci si trovi in presenza di due diverse lettere d’intento a cui fare riferimento e conseguentemente da annotare in fattura (non tutti i software di fatturazione sono ancora allineati e sarà pertanto necessario utilizzare il campo note per poter compilare in modo corretto il documento);

L’esportatore può emettere lettere d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond E’ stato confermato che le dichiarazioni verranno accettate dal sistema anche laddove l’ammontare complessivo superi l’effettivo plafond disponibile, perché lo stesso si esaurisce sulla base degli acquisti effettivi e non di quanto indicato sulle lettere d’intento. Si sottolinea che il totale degli acquisti effettati non deve comunque in ogni caso superare il limite del plafond effettivamente disponibile.

E’ opportuno segnalare che il fornitore non può effettuare operazioni in esenzione prima di aver ricevuto e verificato la veridicità della lettera d’intento.

Riportiamo un caso pratico: una spedizione effettuata il giorno 10 del mese, non potrà essere fatturata in esenzione sulla base di una lettera d’intento registrata in Agenzia delle Entrate il giorno 11 e ricevuta il giorno 12.

A fronte delle novità, sarà inoltre necessario da parte dell’esportatore, un monitoraggio costante degli acquisti verso ogni singolo fornitore oltre a quello dell’utilizzo totale del plafond nel suo complesso. Anche il fornitore dovrà a sua volta monitorare le proprie vendite al fine di non superare gli importi indicati nelle lettere d’intento ricevute, fermo restando che nessuna responsabilità sarà a lui imputabile nel caso in cui – a fronte di una lettera d’intento con importi sovrabbondanti – venga superata la capienza del plafond da parte dell’esportatore abituale.

Dopo aver verificato la disponibilità residua del plafond, consigliamo di inviare prudenzialmente lettera d’intento ai fornitori pro quota sulla base degli acquisti effettuati nell’anno precedente dal singolo fornitore. Si potrebbe inoltre tenere una sorta di “riserva” di plafond per eventualmente integrare le richieste che si fossero rivelate sottostimate, tenendo presente che, una volta esaurito il plafond globale, se si avesse mandato ad un fornitore X una lettera d’intento per un importo di euro 50.000, e ci si rendesse conto di aver utilizzato per quel fornitore solamente un plafond acquisti di euro 20.000, l’esportatore potrebbe sempre inviare a tale fornitore X la richiesta di sospendere la fatturazione in esenzione, e presentare ad altro fornitore Y una nuova richiesta per l’importo di euro 30.000 che erano rimasti inutilizzati sulla posizione di X.

Operando in questo modo, apparentemente macchinoso, si ha un minor rischio di splafonamento e un monitoraggio più attento dei propri acquisti in esenzione.

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