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INTRASTAT | info n. 14/2018

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I soggetti Iva che hanno effettuato operazioni intracomunitarie per un ammontare superiore a determinate soglie, sono tenuti a presentare gli elenchi INTRASTAT secondo periodicità che dipendono dal volume di operazioni effettuate.

Da quest’anno  gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, diventa obbligatoria ai soli fini statistici per i soggetti IVA che effettuano acquisti o prestazioni di servizi per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 200.000 euro per gli acquisti e a 100.000 euro per le prestazioni, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Tutti gli altri contribuenti sono esonerati della compilazione del Modello INTRA 2-bis in quanto assolvono l’obbligo mediante altri adempimenti (spesometro o trasmissione telematica delle operazioni IVA).

Resta, invece, invariato l’obbligo di presentare, entro il 25 gennaio 2018, i modelli Intrastat relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, compreso l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi antecedenti.

Per le violazioni di carattere tributario, l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, sono punite con la sanzione da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta dell’Ufficio.

E’ è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Per beneficiare della riduzione a 1/8 del minimo della sanzione, il ravvedimento dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’omissione è stata commessa.

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