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Infortuni brevi, denuncia INAIL obbligatoria dal 12 ottobre | info n. 40/2017

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Da giovedì 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all’INAIL, in via telematica anche gli infortuni con prognosi fino a tre giorni fino ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all’Istituto.

Pertanto, da tale data, il datore di lavoro dovrà:

  • comunicare, ai fini statistici e informativi, all’INAIL in via telematica gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento,

Si tratta di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l’intervento dell’INAIL.

  • inoltrare la denuncia di infortunio sul lavoro in via telematica all’INAIL per quegli eventi che comportino l’assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni in aggiunta a quello dell’evento.

Di seguito si riepilogano gli obblighi di comunicazione e denuncia degli infortuni sul lavoro con la relativa decorrenza:

inail

Segnaliamo la diversità nella tempistica: 48 ore per la comunicazione e 2 giorni di calendario per la denuncia.

L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all’INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un’assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste l’obbligo di invio della denuncia.

Ciò assume particolare rilevanza specie dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori che comportassero l’assenza di almeno un giorno.

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