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Rimborsi spese per trasferte | info n. 5/2026

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Con la circolare n. 15/E del 22/12/2025 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla disciplina dei rimborsi spese per le trasferte al fine di mettere ordine tra le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2025.

RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO NEL TERRITORIO COMUNALE

Con il D.lgs. n. 192/2024 il legislatore modifica il contenuto del comma 5 dell’art. 51 del TUIR, stabilendo che “… le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito”.

Eliminando il riferimento alle spese comprovate tramite documenti provenienti dal vettore, il legislatore amplia il concetto di non imponibilità facendo sì che anche le spese di viaggio e trasporto sostenute con mezzo proprio nel territorio comunale non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate interviene sul punto rimarcando la necessità di comprovare e documentare tali spese e individuando nelle tabelle ACI lo strumento per il calcolo dell’indennità chilometrica da riconoscere al dipendente affinché tale rimborso venga escluso dal reddito di lavoro dipendente.

SPESE DI PEDAGGIO E DI PARCHEGGIO

Tramite la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate specifica che anche le spese di pedaggio debitamente documentate non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia in occasione di trasferte all’interno che al di fuori del territorio comunale.

La stessa disciplina si applica alle spese di parcheggio purché comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

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