Importante novità sui rimborsi per spese di viaggio e trasporto nel comune: se comprovate e documentate non sono imponibili già dal 2025
Vai alla newsPrevidenza complementare | info n. 3/2026
1.NUOVA DISCIPLINA DI ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A far data dal 1° luglio 2026, entra in vigore la nuova disciplina di adesione alla previdenza complementare.
Dipendenti di prima assunzione
Per i dipendenti di prima assunzione è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare:
- verso la forma pensionistica collettiva prevista dal Ccnl applicato,
- con versamento dell’intero TFR nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi.
Di fatto, la norma estende gli effetti del conferimento tacito o automatico (c.d. silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare: ne consegue che con il silenzio assenso non si ottiene più solo la devoluzione del TFR ma scatta anche l’obbligo della contribuzione per entrambe le parti: lavoratore e datore di lavoro.
Eccezione: se la retribuzione annua lorda del lavoratore subordinato è inferiore all’importo dell’assegno sociale (circa 7.100 euro), egli non è obbligato a versare la propria quota di contribuzione al Fondo. L’obbligo invece permane a carico del datore di lavoro.
Nell’ipotesi in cui il Ccnl applicato in azienda preveda più fondi di previdenza complementare il silenzio assenso, salvo diverso accordo aziendale, produce effetti verso il fondo a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
Se invece il Ccnl non ha un Fondo chiuso di categoria, allora l’intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare residuale individuata attualmente nel Fondo COMETA. In tal caso la norma prevede espressamente il solo conferimento del TFR senza fare alcun riferimento alla contribuzione.
In questo caso specifico però al lavoratore è riconosciuta la facoltà di rinunciare all’adesione automatica, nel termine di 60 giorni dalla data di assunzione, e di scegliere:
- un’altra forma di previdenza complementare alla quale conferire il TFR maturando nella misura prevista dagli accordi collettivi (e l’eventuale contribuzione)
ovvero
- mantenere il TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c.).
A quanto si evince dal testo della norma, la scelta di mantenere il TFR in azienda può essere successivamente revocata, concedendo la possibilità al lavoratore di scegliere, in un secondo momento, una forma pensionistica complementare a cui versare il proprio TFR maturando.
In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro:
- ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione,
- inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni ricomprendendo quanto dovuto dalla data di assunzione (l’adesione decorre da detta data).
In questi casi, il datore di lavoro fornisce apposita informativa al lavoratore in merito a:
- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare,
- meccanismo di adesione automatica,
- forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica,
- diverse scelte disponibili e relativa tempistica.
È quindi fondamentale che ogni datore di lavoro predisponga l’informativa qui richiamata redigendola rispettando le specificità della propria azienda.
Dipendenti non di prima assunzione
A partire dal 1° luglio 2026, all’atto dell’assunzione del lavoratore non di prima assunzione (cioè, con precedenti rapporti di lavoro subordinato), il datore di lavoro deve:
- fornire apposita informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare idonea dichiarazione.
Qualora il lavoratore sia già iscritto ad un fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro deve fornire l’informativa circa:
- la possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall’assunzione;
- che in mancanza di indicazioni entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell’adesione automatica già dettagliato per i dipendenti di prima assunzione (versamento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, dell’intero TFR maturando nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita al Ccnl applicato).
Dall’analisi letterale della norma sembra evincersi che il meccanismo del silenzio-assenso non operi per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro abbiano scelto di mantenere il TFR in azienda.
Anche in questo caso è importante che ogni datore di lavoro predisponga l’informativa qui richiamata redigendola rispettando le specificità della propria azienda.
Su questo come su altri punti non ancora sufficientemente chiari, ci riserviamo di tornare appena saranno diramati i necessari chiarimenti.
2.AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il limite di deducibilità dei contributi versati a previdenza complementare passa da 5.164,57 ad 5.300 euro.
Dall’analisi normativa non emerge chiaramente la data di decorrenza dell’incremento. Infatti, nel testo della Legge di Bilancio 2026, si parla sia di una decorrenza dal periodo di imposta 2026 (facendo presumere che la novità decorra dal 1° gennaio 2026) sia di una applicazione della modifica a partire dal 1° luglio 2026.
Con riferimento ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali trova applicazione il regime fiscale ulteriormente agevolato sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300 (in luogo di euro 5.164,57) per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300 x 5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L’ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a euro 2.650 annui (5.300: 2) per un totale annuo massimo complessivo di euro 7.950.
3.TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Relativamente al diritto del lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, del trasferimento dell’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica da lui prescelta, viene ora soppressa la clausola secondo la quale il diritto al versamento del TFR maturato e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro spetta nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.
La clausola in esame comportava che, in caso di trasferimento della posizione da un fondo di settore (fondo chiuso) ad un fondo aperto, il lavoratore perdesse il diritto al contributo datoriale, mentre in caso di trasferimento della posizione tra fondi di settore (dunque, tra due fondi chiusi) la contribuzione a carico datore di lavoro venisse regolata dagli accordi collettivi.
Ora, il venir meno della predetta clausola sembrerebbe aprire alla portabilità del contributo datoriale sul nuovo fondo prescelto indipendentemente dalla tipologia di quest’ultimo (chiuso ovvero aperto). Sul punto, tuttavia, si attendono i necessari chiarimenti.
