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Omaggi ai dipendenti | info n. 26/2025

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In occasione delle festività, in particolare di quelle natalizie, è consuetudine di molte aziende corrispondere pacchi dono o, in generale, omaggi ai dipendenti.

Riteniamo quindi utile tracciare un breve riepilogo della materia.

Le erogazioni possono essere:

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE

1) IN DENARO, Interamente imponibili

2) IN NATURA, non imponibile nel limite di 1.000 euro

N.B.:
– la nuova soglia limite di 1.000 euro resta in vigore per il triennio 2025 – 2027,
– i lavoratori con figli a carico beneficiano di una soglia superiore pari a 2.000 euro.

Le erogazioni in natura rientrano nelle somme NON IMPONIBILI purché nell’anno il loro valore totale non superi il valore di 1.000 o 2.000 euro in base alla casistica. In caso di superamento, l’intero valore diventa somma imponibile.

Le erogazioni di cui sopra sono “ad personam” (e non alla generalità dei dipendenti) e sono riconosciute senza obbligo di sussistenza di particolari motivazioni (come, ad esempio, erogazioni attuate in occasione di festività, ricorrenze, ecc).

Il limite economico citato è posto con riferimento al singolo dipendente e all’intero periodo d’imposta. Pertanto, non va fatto alcun riproporzionamento qualora il rapporto di lavoro abbia durata inferiore al periodo d’imposta.

In caso di interruzione del rapporto prima della fine dell’anno, il datore di lavoro è tenuto ad attestare distintamente i singoli importi che non hanno concorso a formare il reddito, così da consentire al dipendente, che inizi un altro rapporto di lavoro nel corso dello stesso periodo d’imposta, di calcolare correttamente le imposte e i contributi dovuti (conteggi obbligatoriamente in capo al datore di lavoro). Stessa accortezza dovrà essere adottata in caso di assunzioni in corso d’anno.

Rientrano nella fattispecie delle erogazioni in natura esenti da imponibilità fino a 1.000/2.000 euro come indicato all’ articolo 51, c. 3, 3 bis e 4 del TUIR:

  • i buoni acquisto, il pacco natalizio, i prodotti dall’azienda, ecc.
  • le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
  • le autovetture in uso promiscuo,
  • le abitazioni,
  • i prestiti agevolati.

I buoni acquisto (benzina o altri generi di consumo), concessi dalle aziende ai propri dipendenti, da utilizzare presso gli esercizi commerciali, sono delle erogazioni in natura. Anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono è spendibile.

Anche il “pacco natalizio” concesso dalle aziende ai propri dipendenti (come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008) rientra nel trattamento sopra descritto.
Sono comprese nelle erogazioni liberali anche le erogazioni comunemente note come fringe benefits. Ci riferiamo, ad esempio, alla autovettura assegnata in uso promiscuo, al telefono cellulare assegnato ad uso promiscuo, eccetera.

Anche per queste particolari dazioni in natura, come quelle sopra descritte, è prevista l’esenzione totale dall’imponibilità per valori non superiori a 1.000/2.000 euro; se invece il valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Pertanto, si evidenzia che nell’ambito del fringe benefit per autovettura concessa in uso promiscuo difficilmente si beneficia dell’esenzione poiché il valore supera sempre la soglia di esenzione.

Si ricorda, infine, che, per effetto della assimilazione reddituale a quello di lavoro dipendente le norme richiamate sono applicabili anche al reddito da collaborazione coordinata e continuativo.

 

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