In vista delle festività e della consuetudine diffusa di donare omaggi ai dipendenti, tracciamo un breve riepilogo della normativa
Vai alla newsObbligo di comunicazione PEC amministratori e liquidatori di soc.di capitali | info n. 25/2025
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarla riguardo ad un importante adempimento obbligatorio che riguarda la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per gli amministratori delle società.
Questo obbligo riguarda tutte le società di Capitali iscritte al Registro delle Imprese e dovrà essere adempiuto entro il 31 dicembre 2025.
1. Obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2025, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma di società di capitali sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.
Questa comunicazione è obbligatoria per:
- Amministratore Unico – Amministratore Delegato – Presidente del CDA di società di capitali già costituite o di nuova costituzione;
- Amministratori di società in liquidazione, per i quali deve essere comunicata la PEC del liquidatore.
Unioncamere ha specificato che l’applicazione dell’obbligo in questione riguarda esclusivamente coloro che assumono tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.
Pertanto non sono soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumano cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA).
2. Scadenze e modalità di adempimento
- per le società già costituite: la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025;
- per le nuove costituzioni societarie: quando viene costituita una nuova società, l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere contestualmente indicato;
- in caso di variazione/nomina di organo amministrativo: se viene modificato l’Amministratore Unico o l’Amministratore Delegato o il Presidente del CDA, la sua PEC deve essere registrata entro 30 giorni dalla variazione.
3. Sanzioni e riduzioni
Il mancato adempimento comporta:
- con riguardo alle imprese già costituite, sanzioni amministrative che vanno da € 206,00 a € 2.034,00;
- con riguardo alle imprese di nuova costituzione, la mancata indicazione della PEC dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato o, in mancanza, del presidente del CdA, è causa di sospensione della domanda di iscrizione in CCIAA in attesa della necessaria integrazione.
4. Altre informazioni utili
- se un amministratore riveste cariche in più società, può comunicare un unico indirizzo PEC valido per tutte le società;
- ogni società è tenuta a presentare una pratica al Registro Imprese con la quale comunica il recapito PEC del o dei propri amministratori.
5. Come possiamo supportarvi
Il nostro studio è a sua disposizione per:
- individuare i soggetti tenuti a possedere una PEC personale e curare l’adempimento della comunicazione al Registro Imprese;
- attivare nuovi indirizzi PEC per gli amministratori che ne sono privi;
- supportarvi in caso di variazioni nell’organo amministrativo o costituzione di nuove società.
Per qualsiasi informazione o per attivare il servizio, vi invitiamo a contattarci tempestivamente all’email
