Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsRegimi fiscali agevolati, operazioni con l’estero | info n. 25/2021
Chi applica un regime contabile agevolato (forfettario o ex minimo) non applica l’IVA sulle vendite e non ha la possibilità di recuperare l’IVA pagata sugli acquisti. Di conseguenza non è tenuto alla gestione contabile delle fatture che lo riguardano. Tuttavia, la normativa impone alcuni obblighi da rispettare quando si tratta di scambi con soggetti esteri. Vediamo i singoli casi:
Cessione di servizi a cliente in ambito UE
Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un cliente con sede in uno dei Paesi dell’unione europea, dovrà emettere fattura senza addebito di IVA e riportare la dicitura “reverse charge“, che sta ad indicare che gli obblighi IVA ricadono sul cliente.
Attenzione – chi emette la fattura dovrà presentare l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata quindi dovrà ricordarsi di segnalarcelo per tempo.
Le scadenze per la presentazione dell’Intrastat sono le seguenti:
Per il 1° Trimestre 25/4; per il 2° Trimestre 25/7, per il 3° Trimestre 25/10 e per il 4° Trimestre 25/01
Cessione di servizi a cliente extracomunitario
Se la fattura per servizi è emessa ad un soggetto extracomunitario l’annotazione da riportare in fattura è: “operazione non soggetta a IVA“ e non occorre altro.
Acquisto di servizi da soggetti esteri
I contribuenti in regime forfettario hanno l’obbligo di pagare l’IVA sugli acquisti da soggetti esteri.
Di conseguenza è necessario prestare attenzione alle fatture ricevute da fornitori esteri, integrarle con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Tale procedura va seguita per tutte le fatture di acquisto di servizi.
Acquisto di beni da soggetti esteri
Per gli acquisti di beni o merci, l’IVA deve essere versata solo se gli acquisti di beni o merci da fornitori esteri nell’anno in corso o nell’anno precedente superano 10.000 euro.