In vista delle festività e della consuetudine diffusa di donare omaggi ai dipendenti, tracciamo un breve riepilogo della normativa
Vai alla newsCCNL Dirigenti – aziende terziario | info n. 24/2025
In data 5 novembre 2025 e 12 novembre 2025 è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende terziario e relativo accordo integrativo.
L’ipotesi di accordo ha validità per il periodo dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028.
Qui di seguito esponiamo una sintesi delle novità segnalando la necessità, per approfondimenti, di rifarsi al testo integrale dell’ipotesi di accordo e relativa integrazione.
AUMENTO RETRIBUTIVO E NUOVO MINIMO CONTRATTUALE
A favore dei dirigenti ai quali si applica tale CCNL, è prevista la corresponsione di un incremento della retribuzione di fatto pari a euro 800,00 euro mensili, da erogarsi in tre tranches:
- Euro 320,00 a partire dal 1° gennaio 2026;
- Euro 260,00 a partire dal 1° gennaio 2027;
- Euro 220,00 a partire dal 1° gennaio 2028.
Tali aumenti retributivi non potranno essere considerati in riduzione o compensazione di trattamenti individuali di miglior favore già in essere, ad eccezione delle somme erogate successivamente al 31 luglio 2025 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse per garantire il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni.
Pertanto, il nuovo minimo contrattuale mensile (attualmente pari a 4.340,00 euro) è fissato nelle seguenti misure:
- Euro 4.660,00 a partire dal 1° gennaio 2026;
- Euro 4.920,00 a partire dal 1° gennaio 2027;
- Euro 5.140,00 a partire dal 1° gennaio 2028.
WELFARE
In continuità con quanto stabilito nella precedente versione del CCNL all’art. 23, l’accordo in esame prevede per il triennio 2026-2028 che il valore minimo del credito welfare venga innalzato da 1.000 a 1.500 euro annui.
Tale importo verrà riproporzionato in caso di assunzione o nomina in corso d’anno mentre non sarà riproporzionabile in caso di assunzione/nomina con contratto part time.
Si ricorda che questa misura è da considerare come aggiuntiva rispetto ad altri eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
N.B. Qualora un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o in parte il contributo welfare introdotto dal rinnovo del CCNL del 2023, potrà decidere se rinviare il credito all’anno successivo o se destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione di destinazione al Fondo, il credito verrà accantonato e riaccreditato nel 2026.
Tale disciplina verrà applicata anche al credito welfare previsto per il triennio 2026 – 2028 non fruito.
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFMT)
È stata disposta la riduzione del costo di gestione della Piattaforma CFMT che si occupa dell’aggiornamento e della formazione professionale dei dirigenti.
Per effetto di tale variazione, il contributo annuo CFMT per il triennio 2026-2028 sarà pari a:
- Euro 308,00 a carico del datore di lavoro;
- Euro 148,00 a carico del dirigente.
CONTRIBUTO PER LA RICOLLOCAZIONE – CFMT
Dal 1° gennaio 2026 il contributo che il datore di lavoro deve versare al CFMT per l’attivazione di politiche di ricollocazione dei dirigenti verrà ridotto da 2.500 euro a 2.000 euro.
Con la stessa decorrenza, il versamento di tale importo sarà dovuto anche in caso di risoluzione consensuale qualora il dirigente non abbia ancora compiuto 64 anni di età.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO MARIO NEGRI
Le parti hanno convenuto un adeguamento del contributo integrativo dovuto al Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, e viene innalzato dall’attuale 2,47% della retribuzione convenzionale annua al:
- 2,52% a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- 2,57% a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- 62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.
L’adeguamento della percentuale di contribuzione dal 1° gennaio 2026 riguarderà anche il dirigente.
Pertanto, il contributo a carico dello stesso passerà dall’1% al 2% della retribuzione convenzionale annua (pari a 59.224,54 euro).
GESTIONE INFORTUNI – ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE
A partire dalla contribuzione dovuta per il IV trimestre 2025 (scadenza per il versamento 10 gennaio 2026) il contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore viene innalzato dagli attuali 410,00 euro annui a 560,00 euro annui.
Pertanto, ad esclusione della quota contributiva a carico del singolo dirigente, una volta entrata a regime la novità, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro sarà pari a 5.321,26 euro annui.
È stata, altresì, introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extraprofessionali di lieve entità.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Con il rinnovo del CCNL, le parti firmatarie sono intervenute in merito alle agevolazioni contributive attualmente applicate dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore per incentivare l’assunzione o nomina di dirigenti.
Dal 1° gennaio 2026, le agevolazioni saranno le seguenti:
1) Agevolazione strutturale: non si farà più riferimento al criterio temporale connesso all’età anagrafica del dirigente ma la nuova agevolazione spetterà al dirigente per una sola volta nell’arco dell’intera carriera lavorativa.
I benefici, pertanto, potranno essere riconosciuti:
- Per un massimo di 2 anni;
- Per un massimo di 3 anni in applicazione della politica dell’invecchiamento attivo di cui al paragrafo successivo.
2) Agevolazione sperimentale: potrà essere applicata nel rispetto di determinati requisiti che limitano la platea dei possibili beneficiari.
L’agevolazione spetta:
- Solo se all’atto di nomina/assunzione, non sono risultano già assunti/nominati altri dirigenti in azienda;
- Ai dirigenti assunti e nominati a partire dal 1° gennaio 2026 con retribuzione lorda non superiore al 3% della retribuzione minima contrattuale annuale fissata dal rinnovo del CCNL (*);
- Per una sola volta nella carriera lavorativa del dirigente;
- Con applicazione massima di 2 anni.
(*) Spetta ai dirigenti aventi retribuzione non superiore a: 67.197,20 euro annui per l’anno 2026, 70.946,40 euro annui per l’anno 2027, 74.118,80 euro per l’anno 2028.
INVECCHIAMENTO ATTIVO
Allo scopo di favorire il ricambio generazionale, sostenendo, allo stesso tempo, la conservazione delle competenze dei dirigenti senior e la stabilità occupazionale di quest’ultimi, nell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL è stata introdotta una norma sperimentale che permette alle aziende di concordare la permanenza di dirigenti senior con mansione di tutor.
Tale norma prevede che per i dirigenti:
- aventi un’età anagrafica fino a tre anni inferiore all’età pensionabile di vecchiaia (ad oggi, 67 anni);
- il cui rapporto di lavoro risulti cessato per qualsiasi motivazione;
è possibile sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato (anche part time) per lo svolgimento della mansione sopra citata.
A tali contratti potranno essere applicate, per una sola volta per ogni dirigente, le agevolazioni contributive esposte nel paragrafo precedente.
Nel caso l’azienda proceda con una cessazione anticipata del contratto a termine (salvo giusta causa), dovrà essere riconosciuto al dirigente un indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione e la data di scadenza del contratto.
La validità di questa tipologia di contratti è subordinata alla stipulazione degli stessi presso le Associazioni territoriali di Manageritalia o di Confcommercio.
CONGEDO PER GRAVI PATOLOGIE
Nel caso in cui il dirigente usufruisca del congedo non retribuito fino a 24 mesi per patologie oncologiche, invalidanti, croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità superiore al 74%, la contribuzione al FASDAC sarà totalmente a carico del datore di lavoro per tutto il periodo di congedo.
