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Lavori usuranti, comunicazione annuale | info n. 23/2021

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Il D. Lgs n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavori usuranti, la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento, nel rispetto delle modalità indicate nel Decreto Interministeriale 20 settembre 2011 come modificato dal Decreto Interministeriale 20 settembre 2017.

Rientrano in questa tipologia di lavoratori coloro i quali abbiano svolto nell’arco della propria vita lavorativa le attività individuate nell’art. 1 del D. Lgs n. 67/2011, riconducibili a quattro macro categorie:

  1. Mansioni particolarmente usuranti: lavori in cave, gallerie, palombari, asportazione di amianto, eccetera
  2. Lavoratori notturni: condizioni di lavoro come previsto dall’art art. 1 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
  3. Lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena: prodotti dolciari, lavorazione della resine e materiali polimerici termoplastici, macchina da cucire, elettrodomestici, eccetera – come previsto dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67;
  4. Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Preme ricordare che, ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

Di conseguenza, entro il 31 marzo 2021 (salvo proroghe) i datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il modello LAV-US.

L’omissione di tale comunicazione comporta la sanzione da 500 a 1.500 euro previa diffida ad adempiere.

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