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Bollo virtuale | info n. 22/2019

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Con un comunicato stampa dell’11 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nel portale Fatture e Corrispettivi è disponibile il servizio che consente di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019.
La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47 ma il versamento dell’imposta di bollo, da quest’anno, dovrà avvenire secondo nuove regole.
Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunica nell’area riservata.
L’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. Per il primo trimestre 2019 dunque il versamento dovrà avvenire entro il 23 aprile.
Nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate dunque, sono ora disponibili i conteggi – con il relativo modello F24 o la possibilità di chiedere l’addebito in conto – ai fini dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche con codice tributo 2521.
I soggetti che applicano il regime dei minimi o il forfettario e scelgono di liquidare l’imposta in modo virtuale, dovranno autodeterminare l’importo dovuto e versarlo con le stesse modalità.
Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e anch’esso potrà essere effettuato direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 con codice tributo 2501.
Questo è un motivo in più, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le credenziali Fisconline o Entratel. Se non foste ancora registrati vi invitiamo a provvedere, direttamente o tramite lo studio.
Ricordiamo che l’imposta di bollo va assolta sulle operazioni che non prevedono addebito IVA:
• operazione escluse, esenti e fuori campo IVA
• fatture emesse da contribuenti che applicano il regime dei minimi o il forfettario
• sulle cessioni verso esportatori abituali
• sui servizi internazionali di trasporto di persone/beni in transito
Segnaliamo infine che anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, se le somme non soggette a IVA sono superiori a 77,47 euro la marca da bollo va applicata.

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