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Lavori usuranti, comunicazione annuale | info n. 16/2026

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Il D. Lgs n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavori usuranti, la possibilità di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento, nel rispetto delle modalità indicate nel D.M. 20 settembre 2011.

Condizione essenziale per il godimento del beneficio è l’inoltro, da parte del datore di lavoro, effettuare entro il 31 marzo di ogni anno, dell’apposita e specifica comunicazione annuale.

Tale disciplina si applica alle seguenti tipologie di lavoratori:

  1. Lavoratori notturni, a turni e/o per l’intero anno lavorativo nel rispetto delle condizioni di lavoro previste dall’art. 1 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
  2. Lavoratori addetti alla c.d. linea catena: prodotti dolciari, lavorazione delle resine e materiali polimerici termoplastici, macchina da cucire, elettrodomestici, eccetera – come previsto dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67;
  3. Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  4. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (ad esempio lavori in cave, gallerie, palombari, asportazione di amianto).

Di conseguenza, entro il 31 marzo 2026 (salvo proroghe) i datori di lavoro che nell’anno 2025 hanno adibito il personale dipendente (assunti anche in somministrazione) a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.servizi.lavoro.gov.it, il modello LAV-US.

L’omissione di tale comunicazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro previa diffida ad adempiere.

 

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