L’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato differito a scadenze diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa
Vai alla newsCCNL Terziario, distribuzione e servizi | info n. 13/2024
In data 22 marzo 2024 è stata stipulata tra ConfCommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi scaduto il 31 dicembre 2019.
Tale documento prevede una serie di interventi a livello economico che permettono di adeguare gli importi delle retribuzioni previste dal CCNL. A tal proposito, le parti sindacali hanno stabilito che l’accordo di rinnovo per la parte economica decorre dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.
AUMENTI RETRIBUTIVI
È stato previsto un incremento retributivo da corrispondere in 6 tranches a partire da aprile 2023 a febbraio 2027.
Di seguito gli importi delle tranches per singolo livello
La prima tranche erogata a partire dal 1° aprile 2023 coincide con l’acconto su futuri aumenti contrattuali (A.F.A.C.) introdotto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022.
L’ipotesi di rinnovo prevede che gli aumenti, erogati dal 1° gennaio 2022, che non siano di merito o a titolo di scatti di anzianità, concessi indipendentemente da quanto previsto dal CCNL, possono essere assorbiti in tutto o in parte solo se l’assorbimento è previsto in sede sindacale o se è stabilito in sede di concessione dell’aumento.
Quanto appena espresso nel precedente capoverso dispone la facoltà di assorbimento solo per la parte di super minimi assorbibili concessi da gennaio 2022. Da ciò discende che il ccnl, in contrapposizione con la volontà delle parti del rapporto, qualifica come non più assorbibili gli importi qualificati come assorbibili cristallizzati al dicembre 2021.
UNA TANTUM
A copertura del periodo di carenza contrattuale, le parti stipulanti hanno previsto l’erogazione di una indennità forfettaria “una tantum”, il cui importo sarà erogato in due tranches, a luglio 2024 e a luglio 2025.
Di seguito, gli importi delle tranches per singolo livello:
L’”una tantum” spetta ai lavoratori in forza al momento della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo (22 marzo 2024) ed è da riproporzionare in base alla durata del rapporto di lavoro e all’effettivo servizio prestato nel periodo di riferimento 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023.
Tale indennità verrà ridotta proporzionalmente, inoltre, in caso di assenze o aspettative non retribuite, lavoro part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro previste con accordo sindacale o in caso di assunzione nel corso del periodo di riferimento sopra indicato.
L’importo erogato a titolo di “una tantum” non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il TFR.
L’ipotesi di accordo specifica che “gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo.” Ciò significa, pertanto, che gli importi erogati dal 1° gennaio 2022 e aventi tale natura possono essere considerati assorbibili fino a concorrenza dell’interno importo di “una tantum”.
Resta inteso che tale disciplina non si estende alla quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali (A.F.A.C.) stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente costituisce prima tranche di aumento contrattuale.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST
Dal 1° aprile 2025 il contribuito obbligatorio da versare al Fondo Est subirà un aumento di 3,00 euro mensili a carico del datore di lavoro. Pertanto, l’importo da versare per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato sarà pari a 15,00 euro mensili, di cui 13,00 euro c/azienda e 2,00 euro c/dipendente.
CASSA ASSISTENZA SANITARIA – QUAS
L’ipotesi di accordo di rinnovo prevede l’aumento della contribuzione obbligatoria da versare alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti al livello Quadro.
Dal 1° gennaio 2025, il contributo a carico del datore di lavoro aumenterà di 20,00 euro annui e, dal 1° gennaio 2026, è previsto un ulteriore aumento di 20,00 euro annui sempre a carico dell’azienda.
Pertanto, il contributo c/azienda sarà pari a:
370,00 euro dal 1° gennaio 2025;
390,00 euro dal 1° gennaio 2026.
Il contributo a carico del lavoratore resterà invariato, pari a 56,00 euro all’anno.