Informative

Legge di bilancio, novità fiscali per le persone fisiche | info n. 11/2025

Download

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi­lancio 2025), in vigore dall’1.1.2025.

Di seguito riportiamo le principali agevolazioni e novità in materia fiscale che interessano le persone fisiche

Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

  • fino a 28.000 euro 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
  • oltre 50.000 euro 43%.

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – Modifiche

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

  • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
  • a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sen­si dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.

È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazio­ne a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familia­re percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudi­ziaria.

Detrazioni IRPEF per oneri sostenuti dall’1.1.2025 – Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico

Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Oneri esclusi

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR:

  • le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
  • le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
  • le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

  • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);
  • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L’importo “base” è pari a:

  • 000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
  • 000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

  • 000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale

Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività

Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.

Altre novità sono rappresentate dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell’1.1.2025.

Nuova aliquota del 33%

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall’1.1.2026, “l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento”.

Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l’obbligo dichiarativo.

Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Bonus mobili – Proroga per il 2025

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

Bonus elettrodomestici

Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

  • l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
  • vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:

  • in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;

comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Spese scolastiche – Limite di detraibilità IRPEF – Aumento dall’1.1.2025

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
  • delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).

Limite di spesa detraibile al 19%

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

  • 000 euro, a decorrere dal 2025;

800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.

Fondo Dote per la famiglia per attività sportiva e ricreativa

Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.

Enti beneficiari del contributo

Beneficiari del contributo sono:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
  • gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Requisiti del beneficiario delle prestazioni

Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate:

  • per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni;

a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità.

Agevolazione prima casa – Modifiche

Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.

Decadenza

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

Fondo garanzia prima casa

Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l’operatività.

Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo

Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di:

  • giovani coppie;
  • famiglie monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
  • giovani under

Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura.

Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo

È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani under 36.

L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che:

  • ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Credito d’imposta per il restauro degli immobili di interesse storico

Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.

Congedo parentale

Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:

  • all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
  • all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

Bonus per le nuove nascite

È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.

Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Requisiti soggettivi

I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:

  • cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Requisiti oggettivi

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

 Assegno di inclusione

In relazione alla condizione economica del nucleo del richiedente dell’Assegno di inclusione di cui al DL 48/2023, viene previsto:

  • un incremento da 9.360 a 10.140 euro del valore massimo dell’ISEE che deve
  • essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente per poter accedere alla prestazione;
  • un incremento da 6.000 a 6.500 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) della soglia di reddito familiare del medesimo nucleo. Laddove il nucleo familiare sia composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è elevata da 7.560 a 8.190 euro annui, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale somma è ulteriormente incrementata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione condotta in locazione.

Si interviene anche con riferimento alla misura dell’Assegno di inclusione elevando il beneficio economico, il quale è composto da due voci:

  • un’integrazione del reddito familiare, che cresce da 6.000 a 6.500 euro annui. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in un’abitazione concessa in locazione, che viene elevata da 3.360 a 3.640 euro annui. Tale importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Nuovo requisito per la fruizione della NASpI

Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2025.

Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.

In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.

Ultime news

Informative

Anticipazione indebita del TFR | info n. 18/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dichiarato l’illegittimità del pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto e ribadito il divieto di erogazione mensile del rateo

Vai alla news
Informative

Rinviato l’obbligo di stipulare polizze per i rischi catastrofali | info n. 15bis/2025

L’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato differito a scadenze diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa

Vai alla news
Informative

Polizze per i rischi catastrofali | info n. 15/2025

Entro il 31 marzo le imprese sono tenute a stipulare una polizza specifica per proteggere i beni aziendali dal rischio di danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Vai alla news