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Nuovi limiti esenzione fringe benefits e welfare | info 35/2022

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Il DL Aiuti quater innalza la soglia di esenzione da 600 euro a 3.000 euro per il solo anno 2022 per le erogazioni in natura.

I datori di lavoro potranno quindi, entro il 12 gennaio 2023, riconoscere beni e servizi, compresi i rimborsi per le bollette di acqua, gas ed elettricità e i fringe benefits già assegnati (come, per esempio, l’autovettura in uso promiscuo) per un valore complessivo di 3.000 euro sia al personale subordinato che ai collaboratori coordinati e continuativi compresi gli amministratori.

Nell’ipotesi di superamento della nuova soglia limite, l’intera somma andrà assoggettata a tassazione e contribuzione.

  • Modalità di erogazione

La somma di 3.000 euro può essere riconosciuta alla generalità del personale, a singole categorie omogenee ma anche a singoli dipendenti.

  • Oggetto dell’erogazione

Oltre alla ben nota forma dell’assegnazione dell’autovettura in fringe benefits, il valore di 3.000 euro può essere erogato con:

  • Buoni spesa (alimentare, elettronica, abbigliamento, carburante o multimarca lasciando la scelta al singolo beneficiario)
  • Donazioni in natura (regali di ogni genere: dal pacco natalizio, al regalo individuale, dal bene prodotto dall’azienda a quello acquistato altrove)
  • Welfare: cioè erogazione di servizi

Tra i fringe benefits concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per procedere a tali rimborsi è necessario acquisire apposita documentazione comprovante l’avvenuta spesa.

Noi consigliamo anche l’adozione di uno specifico regolamento attraverso il quale prevedere le norme di attuazione, la documentazione da produrre, i tempi e i limiti del rimborso.

 

 

  • Superamento del limite di 3.000 euro

Il superamento della soglia fa perdere l’agevolazione dell’esenzione fiscale e contributiva. Pertanto, in sede di conguaglio di fine anno diventerebbe obbligatorio applicare i prelievi fiscali e contributivi sull’intero importo erogato.

  • Determinazione del valore dei fringe benefits erogati

La valorizzazione dei fringe benefits deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

  • Periodo di validità dell’agevolazione

L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, tenendo presente che, in ossequio al principio di cassa allargato) si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

In caso di ricorso ai voucher, i benefits si considerano percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

BONUS BENZINA

Altre alla somma di 3.000 euro a titolo di fringe benefits per il solo anno 2022 e per i soli percettori di reddito da lavoro dipendente (esclusi quindi i co co co), è in vigore il bonus benzina nel limite massimo pro capite di 200 euro.

Per entrambe le agevolazioni, la norma non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

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