Di seguito forniamo una sintesi delle principali novità fiscali applicabili al reddito di lavoro dipendente per l’anno 2025. ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI di REDDITO Con modifica dell’art. 11 TUIR, è stata resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la relativa variazione delle aliquote Irpef applicabili. Pertanto, si conferma che, anche per il periodo […]
Vai alla newsNuovo contributo a fondo perduto, decreto Sostegni-bis | info 33/2021
Il 20 maggio è stato approvato il decreto “Sostegni-bis”, che prevede nuovi aiuti per imprese e professionisti.
A tutti coloro che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto con il precedente decreto (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) e hanno la partita IVA attiva alla data del 20/5/2021, spetta un nuovo contributo uguale al precedente, che verrà erogato senza doverne fare domanda. Si tratta dei titolari di partita Iva che hanno subito un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.
In alternativa il contributo potrà essere calcolato in base al calo medio mensile del fatturato realizzato nel periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 se pari almeno il 30% rispetto al periodo 1/4/2019 – 31/3/2020.
Chi non aveva diritto al contributo previsto dal decreto precedente può avere diritto a questo contributo in base al calo medio mensile del fatturato realizzato nel periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 se pari almeno il 30% rispetto al periodo 1/4/2019 – 31/3/2020 e a condizione che il volume d’affari 2019 non superasse i 10 milioni di euro. Questi soggetti, in virtù del fatto che non hanno ricevuto il precedente, avranno diritto ad un contributo superiore, che arriva fino al 90% del calo medio di fatturato per i soggetti con ricavi non superiori a 100mila euro
Il contributo spetta anche a chi ha subito una riduzione del reddito nel 2020 rispetto all’anno precedente. Per questo caso devono ancora essere definite le modalità di calcolo del contributo.
In quest’ultimo caso però si dovrà tenere conto dei contributi già percepiti nel 2020 e nel 2021 e la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata dopo l’autorizzazione Ue ma entro il 10 settembre 2021, quindi in anticipo rispetto ai termini ordinari.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa che deve ancora essere stabilita.