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Vai alla newsNovita operazioni con estero | info 24/2022
Operazioni con l’estero – disciplina applicabile per le operazioni effettuate dall’1/7/2022
Scadrà il prossimo 31 luglio l’esterometro relativo al secondo trimestre 2022. Come già preannunciato, trattasi dell’ultimo invio “massivo” dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri, su base trimestrale.
A partire dall’1/7/2022, tali dati andranno trasmessi singolarmente in via telematica tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.
Operazioni attive
Per le operazioni attive occorre creare una fattura elettronica impostando il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” per identificare che trattasi di un cliente estero. Per quest’ultimo non cambierà nulla dall’1/7/2022: riceverà sempre una copia analogica della fattura (es. pdf via e-mail), in quanto non coinvolto dal processo di fatturazione elettronica.
Nulla cambia per la trasmissione telematica della fattura: andrà eseguita entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. entro il 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, la trasmissione dei dati resta facoltativa (esportazioni).
Operazioni passive
Per ogni fattura passiva ricevuta in modalità analogica (cartacea/pdf) dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà emettere un’autofattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio.
La trasmissione di tale documento dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera comprovante l’operazione (nei casi Intra-UE) o di effettuazione dell’operazione stessa (nei casi extra-UE).
Per quanto riguarda la compilazione dell’autofattura elettronica da generare, i seguenti campi andranno così valorizzati:
- “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore estero;
- “Cessionario/committente” con i dati del soggetto italiano (che emette l’autofattura);
- “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
- “Data documento” rappresenta la data di ricezione della fattura del fornitore estero o la data di effettuazione dell’operazione, da cui decorre il termine per l’emissione;
- “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data in cui è stata emessa;
- “Imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare l’apposito codice (es. N3.4 nel caso di non imponibilità, N.4 nel caso di esenzione etc);
- “Tipo documento” conterrà, a seconda dell’operazione, uno dei seguenti codici:
- TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (UE / extra-UE);
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 DPR 633/72 (quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione. La fattura di acquisto riporta solo l’imponibile e non l’IVA, che andrà assolta dal compratore italiano mediante l’autofattura. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche in caso di autofattura per acquisti da soggetti esteri di beni che si trovano all’interno di un deposito IVA).
Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).
Per completezza, si evidenzia che la sanzione amministrativa per l’omessa autofatturazione è pari a 2 Euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di Euro 400 mensili, riducibile a Euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
Alla luce delle suddette novità, è necessario adeguare le proprie procedure di fatturazione attiva e passiva. Vi preghiamo pertanto di verificare se il vostro gestionale che utilizzate per la fatturazione elettronica è già aggiornato con le nuove disposizioni.
Qualora necessario, per le contabilità affidate allo Studio, a quest’ultimo potrà essere delegata l’emissione delle autofatture relative agli acquisti effettuati all’estero (UE ed extra-UE), alle seguenti modalità operative:
- copia delle fatture estere di acquisto (in pdf), unitamente alle relative informazioni per poter inquadrare correttamente l’operazione, devono pervenire a mezzo e-mail al vostro referente entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
- entro il giorno 15 del mese in questione verranno emesse per vostro conto le relative autofatture, che verranno registrate in contabilità in un apposito sezionale con un’autonoma numerazione.
Gli interessati sono invitati a contattare lo studio per definire l’onorario applicato a questo servizio.