Lunedì 27 aprile alle 17 ne parliamo al For You Hotel a Cernusco sul Naviglio. Iscriviti e partecipa all’evento
Vai alla newsImposta di bollo, esposizione in fattura e versamento | info n. 21/2026
Ricordiamo che l’imposta di bollo da 2€ va applicata sulle fatture e sui documenti di importo complessivo superiore a euro 77,47 relativi alle seguenti operazioni (articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972):
- fuori campo IVA, per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972) o territoriale (artt. da 7 a 7-septies);
- escluse da IVA, come i riaddebiti effettuati in nome e per conto della controparte, gli interessi di mora e le penalità per inadempimenti (art. 15 del medesimo decreto);
- esenti da IVA (art. 10);
- non imponibili, in quanto relative a operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o cessioni a esportatori abituali (art. 8).
L’imposta di bollo è dovuta dal soggetto che emette la fattura, mentre il destinatario risponde in solido per il pagamento.
Con la risposta ad alcuni interpelli l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di bollo non può in alcun caso essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente. Pertanto, anche quando viene riaddebitata in fattura (ricordiamo essere facoltà e non obbligo), essa costituisce una componente assimilata ai compensi o ai ricavi e dunque concorre alla determinazione del reddito.
Ne consegue che il riaddebito dell’imposta di bollo non rientra tra le anticipazioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, ma concorre alla formazione dei ricavi o compensi e deve essere assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile alla prestazione principale. Nonostante tale orientamento abbia natura interpretativa in quanto ad oggi non sono intervenute modifiche normative al testo unico delle imposte indirette, Vi invitiamo ad attenervi da subito a questa indicazione dell’Agenzia.
Riepiloghiamo le scadenze relative al versamento dell’imposta di bollo:
(*): Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**): Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Riportiamo anche i codici tributo da utilizzare per il versamento con mod. F24:
- 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre
- 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre
- 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre
- 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

