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Dimissioni e risoluzione consensuale | n.3/2016

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Dal 12 marzo 2016 i lavoratori che intenderanno dimettersi o che avranno concordato con il proprio datore di lavoro di risolvere il rapporto per risoluzione consensuale dovranno provvedere, a pena di inefficacia, ad inoltrare la comunicazione con modalità telematiche, su apposita modulistica resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.
L’invio telematico potrà essere effettuato:
 in autonomia dal lavoratore,
 mediante un “soggetto abilitato” (patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali, Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D. Lgs n. 276/2003).
Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente, annullare la comunicazione effettuata ritirando le proprie dimissioni.
La compilazione del modello non fa venire meno gli obblighi contrattualmente previsti circa i tempi e la modalità di trasmissione delle dimissioni.
Pertanto, se il ccnl applicato al rapporto prevede che le dimissioni siano comunicate per iscritto, a mezzo raccomandata postale, rispettando una certa data (es. il 1° o 16 giorno del mese), anche tali prescrizioni dovranno essere rispettate.
Modello
Al fine di rendere operativa la suddetta disposizione normativa, con Decreto 15 dicembre 2015, è stato approvato il modello da utilizzare.
Il nuovo modulo per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale (di seguito allegato) è disponibile nel sito www.lavoro.gov.it .
Tale modulo garantisce, in particolare:
 la verifica dell’identità del soggetto che effettua la comunicazione (al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco);
 l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
 la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione;
 l’eventuale intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
Si ricorda che sono escluse dalla suddetta comunicazione telematica le dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs n. 151/2001, quelle derivanti da rapporto di lavoro domestico e le conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le Commissioni di certificazione.
Compilazione
La compilazione del modello per la comunicazione (o la revoca) delle dimissioni e della risoluzione consensuale è consentito:
a) al lavoratore in forma autonoma, quindi non assistito da un soggetto abilitato, previa registrazione sul portale Cliclavoro e previo possesso del PIN INPS dispositivo.
Qualora il lavoratore non sia già in possesso del PIN INPS, dovrà richiederlo all’Istituto previdenziale.
La procedura in esame prevede un doppio livello di autenticazione (creazione di un’utenza per l’accesso al portale Cliclavoro e possesso del PIN INPS dispositivo) al fine di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento.
b) Per il tramite di un soggetto abilitato.
In tal caso, il soggetto abilitato si assume la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore interessato attraverso la firma digitale del file PDF prodotto dal sistema informatico.
In tal caso non è necessario che il lavoratore sia in possesso del PIN INPS dispositivo.
Inoltro
Una volta compilato il modello, il sistema informatico del Ministero invierà automaticamente il modulo a:
 datore di lavoro utilizzando la sua casella di posta elettronica certificata
 DTL competente mediante una notifica nel cruscotto.
Sanzioni
Si ricorda, infine, che il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

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