Informative

Dimissioni e risoluzione consensuale | info n. 12/2016

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Dal 12 marzo 2016, per rassegnare efficacemente le dimissioni, è necessario:
1. Compilare e inoltrare l’apposito modulo sul sito www.lavoro.gov.it;
2. Formalizzare (scrivere) la lettera di dimissioni da consegnare al datore di lavoro nel rispetto delle condizioni previste dal ccnl applicato, comunicando la propria decisione e le relative conseguenze (preavviso, data cessazione rapporto, eccetera).
Le dimissioni valgono e decorrono dall’istante di completamento del modulo. La procedura online infatti assegna la marca temporale (cioè assegna digitalmente data, ora, minuti e secondi) al momento del completamento del modello.
Da questo momento decorrono gli effetti delle dimissioni oltre che il termine di 7 giorni utile per l’eventuale revoca delle dimissioni stesse.
Nell’attimo stesso di apposizione della marca temporale sul modulo di dimissioni, il sistema inoltra immediatamente una pec alla Direzione Territoriale del Lavoro e al datore di lavoro.
Le pec sono reperite negli archivi della CCIAA. Fondamentale l’aggiornamento. Le aziende prive di pec riceveranno la comunicazione tramite mail ordinaria.
Ambito di applicazione
La legge non stabilisce una limitazioni all’ambito di applicazione delle dimissioni online.
La Circolare Ministeriale n. 12/2016 afferma invece che tale obbligo riguarda solo il rapporto di lavoro subordinato escludendo quindi le collaborazioni coordinate e continuative.
La procedura riguarda sia le dimissioni che le risoluzione consensuale extra procedura obbligatoria Legge Fornero (art. 7 Legge 604/1964 aziende in tutela reale).
La Circolare Ministeriale n. 12/2016 ribadisce inoltre che sono esclusi dall’obbligo le dimissioni e le risoluzioni consensuali rese:
a) nel pubblico impiego,
b) durante il periodo di prova,
c) Nel settore marittimo,
d) Nel lavoro domestico,
e) Dalle lavoratrici madri entro i primi 3 anni del figlio,
f) Per le cessazione di rapporto con accordo in sede protetta ai sensi dell’art 2113 (giudice, sede sindacale, commissione provinciale di conciliazione, eccetera),
g) alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D .Lgs n. 276/2003 (Enti bilaterali, DTL, Province, Università, eccetera).
La legge e la Circolare non escludono dall’obbligo le dimissioni dei coniugati entro l’anno dalla celebrazione nonostante, in questo caso, sia previsto l’obbligo della convalida.
Per rassegnare le dimissioni, il lavoratore potrà compilare autonomamente il modello online previo accreditamento su click lavoro e INPS (con possesso del PIN).
Su YuoTube è reperibile un video tuorial per la compilazione ( http://youtu.be/Q5GfFwUbmgg).
In alternativa potrà rivolgersi ad un patronato, ad un caf ma anche alle Commissioni di certificazione.
Il datore di lavoro, ricevuta la lettera di dimissioni e la pec indicante la decorrenza delle dimissioni, dovrà successivamente provvedere ad inoltrare la comunicazione al Centro per l’Impiego nei tempi ordinari successivi alla reale cessazione del rapporto di lavoro.
In assenza di pec o mail con l’indicazione dell’avvenuta compilazione del modulo, le dimissioni non sono efficaci. Significa che il rapporto di lavoro è in essere a tutti gli effetti e quindi maturano tutte le retribuzioni dirette ed indirette.
In questo caso é necessario che il datore di lavoro si tuteli attraverso una contestazione disciplinare oppure, se vuole evitare l’intimazione del licenziamento, attraverso una comunicazione con la quale informi il lavoratore che l’assenza è ingiustificata e sarà considerata aspettativa non retribuita.

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