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Vai alla newsDecreto Ristori – ammortizzatori sociali | info n. 77/2020
Il Decreto Ristori, all’articolo 12, introduce 2 misure di grande interesse per i datori di lavori:
- ALTRE 6 SETTIMANE DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Il nuovo decreto emergenziale prevede altre 6 settimane di integrazione salariale per Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo.
Possono accedervi solo i datori di lavoro che abbiano già ottenuto l’autorizzazione anche delle seconde 9 settimane previste dal DL n. 104/2020 e sia decorso il periodo autorizzato.
L’integrazione salariale è gravata da un contributo addizionale a carico dell’azienda solo se dal raffronto del fatturato tra il 1° semestre 2020 e il 1° semestre del 2019 non emerge una perdita. Non è dovuto il contributo addizionale se il datore di lavoro:
- ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019,
- svolge un’attività soggetta a chiusura o limitazione al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 24/10/2020.
Per beneficiare dell’esenzione del contributo addizionale, il datore di lavoro deve allegare alla domanda di integrazione salariale una autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni esonerative.
- BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Parallelamente alla previsione di altre 6 settimane di integrazione salariale – CIG, FIS, FSBA, CIG in DEROGA – il decreto ha prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio.
È invece possibile licenziare quando sussistono le seguenti condizioni:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa,
- accordo collettivo aziendale per esodo pensionistico stipulato dalle OOSS più rappresentative e pagamento di una somma a titolo di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore che aderisce all’offerta,
fallimento, salvo il caso di esercizio provvisorio dell’impresa.