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Decreto rilancio – cassa integrazione | info n. 49/2020

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Il <<Decreto Rilancio>> ha previsto un allungamento del periodo di cassa integrazione per <<Emergenza COVID-19>>  di ulteriori 9 settimane concesse però in due tranche:

Altre 5 settimane che si aggiungono alle prime 9. Il diritto alle ulteriori 5 sorge solo dopo l’esaurimento delle prime 9.

Le prime 9 settimane e le successive 5 settimane devono essere godute nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

La concessione del nuovo periodo di cassa richiede l’inoltro di una nuova domanda.

Altre 4 settimane, in coda alle 9 + 5, da collocarsi tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

Anche per beneficiare di questo ulteriore periodo di cassa sarà necessario presentare una nuova domanda all’INPS.

Solo per i datori di lavoro del settore turismo – fiere e congressi – parchi divertimento –spettacolo dal vivo e sale cinematografiche le 4 settimane aggiuntive potranno essere godute anche prima del 1° settembre ma solo a condizione che abbiamo già esaurito le 14 settimane come sopra descritto.

Il  Decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di integrazione salariale:

  • Per le sospensioni o riduzioni lavorative avvenute nel periodo 23 febbraio – 30 aprile le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 maggio. Le domande tardive consentiranno di godere solo di 1 sola settimana antecedente la data di presentazione. Tutti i giorni esclusi restano a carico del datore di lavoro
  • A partire dal 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto, il termine di presentazione della domanda è fissato entro la fine del mese successivo alla sospensione o riduzione lavorativa

Sanando una vera ingiustizia, il Decreto rilancio ha modificato il D.L. 18/2020, prevedendo il diritto al percepimento dell’assegno per il nucleo familiare anche nel corso della sospensione o riduzione lavorativa con conseguente ricorso all’assegno ordinario erogato dal Fondo  di Integrazione Salariale

Da una prima lettura del testo normativo sembra che l’ANF sia dovuto per l’intero periodo di attuazione del FIS ma, sul punto, si attendono chiarimenti INPS.

Per garantire in tempi brevi il sostentamento a quei lavoratori che non beneficiano dell’anticipazione della cassa integrazione da parte dei propri datori di lavoro, il Governo ha previsto un sistema di anticipazione della cassa integrazione nella misura massima del 40% del dovuto.

Anticipazione che potrà essere erogata a condizione che i datori di lavoro inoltrino all’INPS entro 15 giorni dalla sospensione, tutte le informazioni necessarie per il pagamento comunicando, in modo preventivo, la stima della casa da utilizzare. Successivamente sarà necessario inoltrare i dati di presenza definitivi così da consentire la liquidazione della somma realmente dovuta.

In particolare questa procedura che ammette all’anticipazione su dati presunti mira a ridurre i tempi di attesa in particolare per la cassa integrazione in deroga. Risultato ottenuto evitando la domanda in Regione e prevedendo invece la presentazione diretta all’INPS, organo pagatore dell’indennità.

Per l’applicazione di queste disposizioni si attendono le necessarie disposizioni operative.

Ricordiamo che la cassa per Covid-19, essendo un provvedimento emergenziale, ha a disposizione fondi limitati. L’ INPS provvede quindi al monitoraggio e se dovesse rilevare il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non potrà autorizzare altra cassa.

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