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Decreto “Cura Italia” | info n. 29/2020

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In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo le misure principali contenute nel decreto approvato ieri pomeriggio in conseguenza all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 e che interessano professionisti, lavoratori e imprese.

Proroga adempimenti e versamenti fiscali in scadenza il 16 marzo 2020

Tutti i versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo sono rinviati al 20 marzo per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro e al 1 giugno per tutti gli altri, che potranno versare in unica soluzione entro l’1 giugno oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 1/6/2020.

Per i settori più colpiti individuati nel decreto (turismo, sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza), sono sospesi senza limiti di fatturato i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

Per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 1 giugno 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti di imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Si attende tuttora il testo definitivo del decreto ma dal tenore letterale della bozza sembra che restino esclusi tutti gli altri tributi, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia e simili, che dovranno essere versate, di conseguenza, entro venerdì 20 marzo. Vi aggiorneremo appena sarà possibile.

Proroga degli adempimenti tributari

Tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Si segnala che la proroga include la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto

I lavoratori autonomi e coloro che fatturano provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, procacciatore di affari, gli agenti di commercio,  che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, potranno non applicare la ritenuta sui compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Indennità professionisti, lavoratori autonomi e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

È riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro a liberi professionisti titolari di partita Iva, lavoratori autonomi, co.co.co iscritti alla gestione separata, autonomi iscritti alle gestioni previdenziali speciali, commercianti e artigiani, coltivatori diretti, lavoratori agricoli, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, attivi alla data del 23 febbraio 2020 e purchè non titolari di pensione. L’indennità è erogata dall’Inps nei limiti degli importi stanziati, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.

Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

L’art. 55 prevede che i finanziamenti ottenuti prima del 16/3/2020, siano essi prestiti o linee di credito concesse da banche o altri intermediari finanziari, possano beneficiare delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che non generino ulteriori oneri; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 verrà riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Fondo di garanzia

Il decreto ha previsto, per la durata di 9 mesi, alcune agevolazioni intervenendo sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. In particolare è previsto che la garanzia del Fondo per questo periodo sia gratuita, sospendendo quindi l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo.

Ha reso altresì ammissibili alla garanzia del Fondo anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Introdotto un credito d’imposta pari a 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta per negozi e botteghe

E’previsto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa che esercitano in locali in locazione pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Agevolazione fiscale sulle erogazioni liberali

Sulle donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali è riconosciuta una detrazione del 30%,  per un importo non superiore a 30.000 euro, se a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le donazioni effettuate dalle imprese sono deducibili dal reddito d’impresa anche ai fini Irap.

Cartelle e accertamenti esecutivi

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Slittano al 31 maggio 2020 il termine di versamento della rottamazione ter (28/2/2020) e del “saldo e stralcio” (31/3/2020)

Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali

E’ consentito a tutte le società di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale anziché entro 120 giorni.

Sono introdotte anche alcune semplificazioni per le votazioni nelle assemblee, che possono prevedere:

  • il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto;
  • la non necessità, anche se prevista, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Mutui prima casa per titolari di partita IVA e non

E’ disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per i titolari di partita Iva, compresi i lavoratori autonomi e i professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’Isee.

Chi resta senza lavoro per «riduzione o sospensione dell’orario» potrà chiedere la sospensione  delle rate sulla prima casa fino a 18 mesi.

Sospensione contributi lavoratori domestici

Viene spostata al 10 giugno la scadenza per il versamento dei contributi per i lavoratori domestici dovuti tra il 23 febbraio e il 31 maggio di quest’anno.

Proroga validità dei documenti di identità. assicurazioni e revisioni auto e moto

Per i documenti di identità in scadenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica ai documenti validi per l’espatrio).

E’ prorogata di 3 mesi la scadenza per le revisioni di auto e moto.

E’ prorogata la validità di assicurazioni rc auto e moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza.

Ricordiamo che trattandosi di un decreto-legge, le misure e i fondi, per essere operativi e diventare legge dello Stato, dovranno essere discussi e approvati da Camera e Senato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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