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Vai alla newsComunicazione lavoratori somministrati | info n.5/2016
Il Decreto Legislativo 81 del 15 giugno 2015 in vigore dal 25 giugno 2015, contenente disposizioni in materia di disciplina del rapporto di lavoro, ha modificato le previste comunicazioni del lavoro somministrato previste dalla Legge Biagi:
è stata soppressa la comunicazione preventiva,
è confermato l’obbligo di comunicazione periodica annuale.
L’utilizzatore, ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
la loro durata,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il termine per l’adempimento è fissato al 31 gennaio di ogni anno salvo il contratto collettivo applicato non preveda un termine diverso.
L’articolo 40 dello stesso Decreto, ha previsto, in mancanza della predetta comunicazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa di una somma compresa tra 250 e 1.250 euro.
Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.