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Compensazione dei crediti di imposta | info n. 22/2017

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Torniamo al Decreto Legge n. 50/2017 (la cosiddetta “Manovrina”), per segnalare altre modifiche in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

Abbiamo già trattato dell’obbligo di utilizzare Entratel per i titolari di partita IVA con più di 20 CU nel 2016 o Fisconline per i titolari di partita IVA con meno di 20 CU nel 2016 per l’invio di tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna “crediti”, a prescindere dal saldo finale della delega.

Un’altra novità di rilievo è la riduzione del limite dei crediti erariali utilizzabili in compensazione senza necessità di visto, da 15.000 a 5.000 euro. Di conseguenza per poter compensare crediti superiori a 5.000 euro diventa obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, ha chiarito che le nuove regole trovano applicazione per tutti quei comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e pertanto, per quanto concerne il limite compensabile senza asseverazione, ai crediti emergenti dalle Dichiarazioni presentate dopo il 24 aprile 2017.

Ne consegue che, per le Dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017, prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli.

Non potranno quindi essere scartate deleghe di pagamento che, anche se presentate dopo il 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti derivanti da dichiarazioni già trasmesse, purchè per importi non superiori a 15.000 euro.

Per le start up innovative la soglia è stata mantenuta a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.

Non sono state introdotte novità in tema di crediti IVA trimestrali, la cui compensazione a prescindere dall’importo, non necessita del visto di conformità.

Ricordiamo che, in alternativa all’apposizione del visto di conformità, rimane valida la possibilità per i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione dei soggetti che effettuano il controllo contabile.

L’Agenzia ha comunicato che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti inizierà̀ solo a partire dal 1° giugno 2017.  Tuttavia al momento non si tratta di una proroga dell’obbligo ma soltanto di un rinvio dei controlli.

L’Agenzia ha anche chiarito che in caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l’Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l’irrogazione delle sanzioni.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgiamo distinti saluti

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