Informative

Collocamento obbligatorio | n. 43/2015

Inserimento mirato delle persone con disabilità.
D. Lgs n. 151 del 14/09/2015 su SO n. 53 alla GU n. 221 del 23/09/2015 di attuazione della Legge 183/2014.

Entro il 24 marzo 2016 il Ministero del Lavoro fornirà le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
Nel frattempo, il Decreto 151/2015 già ci informa che:
 rientrano nella tutela della Legge 68/1999 anche le persone la cui capacità di lavoro è ridotta in modo permanente a meno di un terzo ma si attende il decreto ministeriale per capire la portata dell’estensione;
 dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro aventi una forza occupazionale da 15 a 35 dipendenti computabili saranno obbligati, anche senza incremento occupazionale o, peggio, anche in caso di contrazione occupazionale, ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile;
L’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per la prima fascia di obbligatorietà non è più, quindi, subordinata all’effettuazione di una “nuova assunzione”.
Resta confermato l’insorgenza dell’obbligo di assunzione del disabile al raggiungimento del limite occupazionale di 15 lavoratori computabili.
Le medesime disposizioni si applicano, dal 1° gennaio 2017, anche ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.
Il Decreto prevede il diritto al computo anche nei casi di lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ma non assunti tramite il collocamento obbligatorio a condizione che abbiano particolari requisiti soggettivi legati alla disabilità: 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978 oppure con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dagli organi competenti.
Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi
Queste le novità:
a) automaticità dell’esonero totale dall’obbligo di assunzione di disabili per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille,
b) a fronte del pagamento di un contributo di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto, da effettuare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità che saranno definite dal Ministero del Lavoro.
Dal 24 settembre 2015, le modalità per l’assunzione delle persone disabili sono:
1. richiesta nominativa, indicando cioè agli uffici competenti il nome del lavoratore del quale si richiede l’avviamento.

L’assunzione nominativa è quindi estesa a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal numero degli occupati,
2. stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 della Legge n. 68/1999.
Richieste di avviamento
Il decreto in esame dispone l’istituzione, all’interno della Banca dati del collocamento, di una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati ed ai lavoratori interessati, al fine di razionalizzare la raccolta dei dati sul collocamento mirato, semplificare gli adempimenti e rafforzare i controlli.
La suddetta “Banca dati” è alimentata, in particolare, dall’INPS, dall’INAIL e dalle Regioni/Province autonome.
I datori di lavoro trasmetteranno alla nuova “Banca dati del collocamento mirato” il prospetto informativo telematico dei lavoratori disabili in servizio.
Incentivi alle assunzioni
E’ prevista l’erogazione, per un periodo di 36 mesi, di un incentivo pari al:
 70% (in precedenza 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;
 35% (in precedenza 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978.
Inoltre, viene previsto che, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (per tutta la durata dello stesso) di persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi.
La suddetta disciplina si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016, sia in caso di chiamata diretta sia con convenzione.
L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall’INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
E’ prevista la destinazione delle risorse che affluiscono al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro (per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%), per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
Centralinisti telefonici privi della vista
E’ soppresso l’Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista.
Per il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti non è più quindi necessaria la preventiva iscrizione nel suddetto albo professionale.
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

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