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Collaborazioni coordinate e continuative |info n. 10/2016

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Facendo seguito alla nostra circolare n. 42/2015 in tema di superamento delle collaborazioni a progetto e di definizione delle collaborazioni coordinate e continuative come delineate dal Jobs Act, riprendiamo l’argomento approfondendo le questioni aperte alla luce della circolare n. 3/2016 con la quale il Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni operative al proprio personale ispettivo.
La Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183 ha stabilito che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro.
L’art. 52 del D. Lgs n. 81/2015 – riordino delle tipologie contrattuali – in vigore dallo scorso 25 giugno 2015, ha stabilito la soppressione del contratto di lavoro a progetto.
L’intero impianto normativo del Jobs Act tende a superare tutte le prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo fatta eccezione per:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (esempio tipico è il ccnl call center);
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (art.90 legge n. 289/02).
Partendo dall’assunto che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma contrattuale comune, il D. Lgs 81/2015 ha introdotto la novità normativa secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni non genuine si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Sono considerate non genuine quelle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).
A parere del Ministero (circolare n. 3/2016), la suddetta ipotesi si configura ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale e sia tenuto congiuntamente ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, sempreché le prestazioni risultino:
 continuative e, dunque, si ripetano in un determinato arco temporale,
 esclusivamente personali, intendendo per tali le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti.
Per configurare la etero-organizzazione, i due requisiti devono sussistere congiuntamente.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora sia riscontrata, da parte degli ispettori, la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, si renderà applicabile, ai suddetti rapporti, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e, quindi: <<qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato>> con conseguente irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione).
Inoltre, nell’ipotesi in cui oltre alla etero-organizzazione sia accertata anche la etero-direzione (art. 2094 codice civile), sarà attuata una ri qualificazione del rapporto nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
STABILIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI
Dal 1° gennaio 2016, è in vigore una procedura finalizzata a promuovere la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA. In particolare, i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti coi quali ha intrattenuto o intrattiene rapporti di collaborazione, beneficiano dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
1. i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere atti di conciliazione presso una delle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione rinunciando a qualunque rivendicazione connessa al rapporto pregresso;
2. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato perduri per almeno 12 mesi, salvo la risoluzione intervenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
A tale riguardo, il Ministero chiarisce che l’estinzione degli illeciti è preclusa:
 qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo,
 con riferimento a quei rapporti di collaborazione trasformati in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo sopra citate.
La circolare conferma, infine, la possibilità di accedere all’esonero contributivo biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

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