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Vai alla newsCanone RAI per le imprese | info n. 11/2019
Le imprese iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio hanno ricevuto la richiesta di pagamento del canone speciale, ma non tutte devono pagarlo.
Infatti si deve pagare entro il 31 gennaio soltanto se nei locali aziendali sono presenti TV o PC idonei a ricevere le trasmissioni televisive.
E’ stata la stessa Rai a ricordare che il canone speciale non si paga se il computer è privo di sintonizzatore. Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che per apparecchio televisivo si intende “un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV”.
E’ dunque chiaro che non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Il canone speciale a differenza di quello domestico non viene addebitato nella bolletta elettrica ma deve essere pagato mediante bollettino postale allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI.
I dati del pagamento dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi in una delle seguenti tre opzioni:
1 – Detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio;
2 – Detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive:
3 – Non detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive.
In caso di trasferimento dell’apparecchio in un locale diverso da quello indicato sul canone oppure di cambiamento della ragione sociale, il titolare del canone dovrà comunicare alla Sede Regionale della RAI competente per territorio la nuova intestazione. La comunicazione di variazione è obbligatoria anche in caso di modifica del numero di apparecchi oltre al primo.
Le sanzioni previste in caso di mancato versamento dell’importo dovuto vanno da 103,29 euro a 516,45 euro. Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione nel verificare che gli apparecchi presenti in azienda siano o meno provvisti di sintonizzatore.