Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsLegge di bilancio 2020, novità per i datori di lavoro | info n. 8/2020
La Legge di Bilancio 2020, pubblicata sul S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Sinteticamente si riportano le principali novità di interesse dei datori dei lavori escluse quelle già trattate in altre nostre informative.
FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI (COMMA 7)
Con la legge di bilancio 2020 sono stati stanziati fondi per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.
La riduzione della pressione fiscale è subordinata all’emanazione di appositi provvedimenti normativi. Confidiamo di poter dare aggiornamenti in merito a breve.
INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (COMMA 8)
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell’apprendistato per:
a) la qualifica e il diploma professionale,
b) il diploma di istruzione secondaria superiore
c) il certificato di specializzazione tecnica superiore
subisce un’ulteriore modifica, al fine di promuovere l’occupazione giovanile.
Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati
- nel corso dell’anno 2020,
- da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,
- godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato),
- per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Rispetto a tale previsione preme evidenziare che lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli aiuti di stato e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del de minimis. Si attendono comunque le indicazioni operative dell’INPS a riguardo, anche per la piena operatività della misura.
RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (COMMA 10)
Al fine di superare le problematiche emerse con l’incentivo alle assunzioni degli under 35 la Legge di Bilancio 2020 attua un importante riordino degli incentivi alle assunzioni, mediante l’estensione dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.
Sostanzialmente viene esteso lo sgravio contributivo del 50% nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione per tutte le assunzioni di soggetti con età fino a 35 anni poste in atto fino al 2020 fermo restando le altre condizioni previste per il godimento del beneficio.
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMA 11)
Il bonus occupazionale per le giovani eccellenze subisce alcune modifiche procedurali e di controllo ma non vengono intaccate le condizioni di accesso e di godimento del beneficio.
Per l’anno 2019 e 2020, quindi, i datori di lavoro privati che hanno assunto o assumeranno con contratto a tempo indeterminato (anche part-time):
- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL),
hanno diritto - per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
- alla riduzione contributiva, nel limite massimo di 8.000 euro (eventualmente ridotta proporzionalmente in caso di assunzione a tempo parziale).
Ancora una volta però l’applicazione del beneficio è subordinato all’emanazione di apposite istruzioni operative da parte dell’INPS.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI (COMMA 13)
Il contributo addizionale NASpI, sia nella sua aliquota “ordinaria” dell’1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% per i rinnovi, è escluso in due nuovi casi (precedentemente soggetti):
- nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
- per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
- per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della Legge n. 84/1994.