L’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato differito a scadenze diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa
Vai alla newsPolizze per i rischi catastrofali | info n. 15/2025
La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche delle imprese danneggiate.
Soggetti obbligati
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali tutti i titolari di partita IVA ad eccezione dei professionisti non iscritti in Camera di Commercio. In particolare si tratta di imprese:
- con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese
Beni oggetto di copertura assicurativa
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa a qualsiasi titolo. Si tratta di
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali
L’assicurazione dovrebbe coprire tutti i beni che l’imprenditore ha in godimento anche se non di sua proprietà (locazione, comodato, leasing)
Eventi assicurati
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni
Condizioni assicurative
I premi, ossia l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore, vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati
Termine per adempiere
Il termine per adeguarsi è il 31 marzo 2025.
Sanzioni
Al momento non è prevista una specifica sanzione per le imprese destinatarie dell’obbligo che non adempiono. Tuttavia ci sono conseguenze di altro genere da tenere in considerazione.
Esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (esempio in caso di beni in leasing con polizza inclusa nel contratto). Nel caso di immobili locati, la copertura assicurativa delle attrezzature contenute nell’immobile è sempre a carico dell’affittuario mentre la copertura dell’immobile può essere concordata tra le parti ma sempre nell’interesse del proprietario.
Le imprese inadempienti, oltre a non avere nessun tipo di supporto per la riparazione dei danni subiti, saranno penalizzate nell’ambito del merito creditizio e avranno una maggiore difficoltà ad ottenere finanziamenti. Saranno inoltre escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.