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Vai alla newsDefiniti i termini di emissione della fattura elettronica | info n. 33/2019
A partire dall’1 luglio 2019 la fattura può essere emessa e inviata allo SDI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma nel campo “Data” va sempre indicata la data di effettuazione dell’operazione.
Ricordiamo che il momento di effettuazione dell’operazione è individuato dall’art. 6 del Decreto IVA:
• le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione dei beni
• le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
A proposito dei termini di emissione delle fatture elettroniche per il primo semestre 2019 per i contribuenti mensili e fino al 30 settembre per i contribuenti trimestrali, è prevista una moratoria delle sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura.
La legge di conversione del Decreto Crescita ha previsto che non occorre indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell’operazione e quello di emissione della fattura non coincidano, infatti la “data certa” risulterà dall’invio della fattura al Sistema di Interscambio e pertanto nella fattura si dovrà indicare soltanto la data dell’operazione. Anche l’annotazione nel registro vendite dovrà essere effettuata riportando la data indicata nel campo “data”.
La conclusione è che in sostanza si può continuare a retrodatare le fatture immediate purchè vengano trasmesse entro 12 giorni.
Il quadro normativo vigente prima dell’introduzione della fattura elettronica (art. 21, comma 4, lett. a, D.P.R. n. 633/1972) prevedeva già un differimento del momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, a condizione che il momento di effettuazione dell’operazione sia attestato tramite documento di trasporto o altro documento equivalente. La norma prevede infatti che la fattura possa essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, consentendo quindi di emettere un solo documento in cui raggruppare tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare precedente.
A proposito di fattura differita riepilogativa, la circolare 14 dell’Agenzia chiarisce che ad esempio a fronte di tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019 indicando nel campo “Data” il 28 settembre 2019 (data dell’ultima operazione) oppure il 30 settembre, ultimo giorno del mese.
Indicando la data dell’ultimo giorno del mese infatti si rispetta comunque il corretto periodo di imputazione del debito IVA, ragione per cui non si intravedono problemi nell’adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire un’unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare.